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Articolo 237 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 11/10/2024]

Misure tecniche, organizzative, procedurali

Dispositivo dell'art. 237 TUSL

1. Il datore di lavoro:

  1. a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
  2. b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
  3. c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione nell'aria di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve, comunque, essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
  4. d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto legislativo;
  5. e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
  6. f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
  7. g) assicura che gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
  8. h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
  9. i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione presenta rischi particolarmente elevati(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 237, comma 1, lettera a); (con l'art. 12, comma 1, lettera b) la modifica dell'art. 237, comma 1, lettera b); (con l'art. 12, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 237, comma 1, lettera c); (con l'art. 12, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 237, comma 1, lettera d); (con l'art. 12, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 237, comma 1, lettera g); (con l'art. 12, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 237, comma 1, lettera h); (con l'art. 12, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 237, comma 1, lettera i).

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