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Articolo 16 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 07/04/2026]

Delega di funzioni

Dispositivo dell'art. 16 TUSL

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

  1. a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  2. b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  4. d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  5. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

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Consulenze legali
relative all'articolo 16 TUSL

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

L. V. chiede
martedģ 02/06/2026
“Buongiorno.

Un contratto di lavoro dipendente, rammentando gli artt. 1175, 1375 e 2105 del C.C., prosegue prevedendo una clausola di incompatibilità "con lo svolgimento di attività di consulenza professionale in materia di sicurezza e prevenzione" tra le quali "qualsiasi forma di consulenza per la redazione delle valutazione dei rischi e l'assunzione dei ruoli di RSPP e Coordinatore per la sicurezza".

Vorrei sapere se a parer Vs, il titolare dipendente di tale contratto, potrebbe lecitamente assumere l'incarico di delegato (con P. IVA) ai sensi dell'art. 16 del DLgs 81/2008 o di delegato in forza di delega gestoria da art. 2381 del C.C., logicamente presso una realtà produttiva distinta da quella ove presta l'attività di dipendente.

In sintesi il quesito è volto a comprendere se il delegato nelle due forme citate può essere ritenuto un consulente.

Grazie”
Consulenza legale i 10/06/2026
La questione ruota attorno alla qualificazione giuridica delle due figure richiamate e, soprattutto, alla loro eventuale riconducibilità sostanziale all’area della consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, come delineata dalla clausola contrattuale.

La delega di funzioni prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) non integra, di per sé, un contratto di consulenza in senso tecnico. Si tratta di uno strumento di organizzazione aziendale attraverso il quale il datore di lavoro trasferisce a un soggetto determinati obblighi e poteri in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con correlata assunzione di responsabilità.

Il delegato, in tale contesto, non svolge un’attività di consulenza esterna, ma esercita funzioni datoriali vicarianti nell’ambito della struttura organizzativa del soggetto delegante.

Tuttavia, sul piano sostanziale, l’attività svolta può presentare una significativa contiguità funzionale con quella tipica del consulente in materia di sicurezza, soprattutto quando il ruolo è svolto in modo stabile e retribuito verso soggetti terzi.

Analoghe considerazioni valgono per la delega gestoria prevista dall’art. 2381 c.c. Essa attiene alla ripartizione interna dei poteri di gestione all’interno dell’organo amministrativo e non costituisce, in sé, un contratto di consulenza.

Anche in questo caso, il soggetto delegato esercita poteri gestionali e decisionali, assumendo responsabilità tipiche dell’organo amministrativo.

Tuttavia, laddove tali funzioni includano profili organizzativi e gestionali in materia di sicurezza sul lavoro, la linea di confine con attività di consulenza direzionale o tecnica in ambito prevenzionistico può risultare molto sottile sul piano funzionale ed economico.

La clausola contrattuale in esame non si limita a vietare specifiche figure professionali, ma estende il divieto a “qualsiasi forma di consulenza” in materia di sicurezza e prevenzione, includendo espressamente attività tipiche del settore (RSPP, coordinatore sicurezza, valutazione dei rischi).

Una simile formulazione evidenzia un intento ampio di esclusione di attività esterne riconducibili, anche indirettamente, all’area della consulenza tecnica e organizzativa in materia di sicurezza sul lavoro.

In tale prospettiva, la valutazione non può essere limitata alla qualificazione formale dell’incarico, ma deve essere estesa alla sua funzione concreta.

Sotto il profilo strettamente giuridico, le figure del delegato ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 e del delegato gestorio ex art. 2381 c.c. non coincidono con la nozione di consulente.

Tuttavia, entrambe le figure possono comportare attività che, nella sostanza, incidono direttamente sull’organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro, ambito espressamente presidiato dalla clausola di incompatibilità.
Ne deriva che la distinzione formale tra consulenza e delega non è, di per sé, sufficiente a escludere il rischio di sovrapposizione sostanziale.

In termini prudenziali, l’assunzione di incarichi di delega ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 o di delega gestoria ex art. 2381 c.c., svolti con partita IVA presso soggetti terzi, può essere considerata attività potenzialmente rientrante nell’area funzionale della consulenza in materia di sicurezza e prevenzione, così come delineata dalla clausola contrattuale.

Pur non trattandosi tecnicamente di attività di consulenza in senso stretto, la forte contiguità funzionale con l’ambito della sicurezza sul lavoro espone a un rischio concreto di contestazione per violazione della clausola di incompatibilità, anche alla luce dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.

In assenza di una espressa autorizzazione del datore di lavoro o di una delimitazione più precisa dell’ambito applicativo della clausola, l’assunzione di tali incarichi non può, quindi, ritenersi priva di profili di criticità giuridica.