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Articolo 57 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 30/06/2022]

Dispositivo dell'art. 57 TULPS

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa(1).

È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati(2).

Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza(2).

Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria(2).

Note

(1) Vedi, anche, l'art. 703, del codice penale del 1930, nonché gli artt. 28, 29 e 32, R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, con il quale è stato approvato il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia.
(2) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. h), D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 204/2010.

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