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Articolo 74 ter Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo

Dispositivo dell'art. 74 ter Testo unico IVA

1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.

2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.

3. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 2.

4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta è a carico dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta.

5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta.

5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità previste dal comma 5.

6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunità economica europea la parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell'articolo 9.

7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell'articolo 21, senza separata indicazione dell'imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese successivo.

8. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo, al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell'articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta.

8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sia il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.

9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

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Consulenze legali
relative all'articolo 74 ter Testo unico IVA

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. M. chiede
venerdì 29/12/2023
“Quesito:
Le agenzie di viaggio hanno l'obbligo di fatturazione 74 TER solo per i pacchetti turistici venduti a forfait come unica prestazione a prezzo unitario? Se, invece i singoli servizi (tra cui alloggio transfer interni servizi accessori) vengono preventivati e fatturati al cliente in modo analitico, l’agenzia può emettere fattura con iva ordinaria, andando ad applicare in fase di fatturazione le stesse aliquote iva che i fornitori hanno applicato? Se l’agenzia effettua solo attività di incoming (prendendo in carico i clienti solo dopo il loro arrivo in Italia), l’attività di prenotazione alberghi, trasferimenti, musei/eventi, ecc.. rientra nella definizione di pacchetto turistico ex Art 74-ter, o può ricadere nel regime iva ordinario?”
Consulenza legale i 15/01/2024
Si premette che il regime iva disciplinato dall’art. 74-ter del DPR 633/72 è un regime di liquidazione iva speciale, riservato a talune operazioni svolte da agenzie di viaggio e turismo. In particolare ai sensi dell’art. 74-ter DPR 633/72, si applica il suddetto regime alle “operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti (…) da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale”.

Da un punto di vista soggettivo si applica il regime alle agenzie di viaggio e turismo ed ai soggetti ad essi equiparati (organizzatori di giri turistici) che non agiscono in nome e per conto dei clienti, alla condizione che tali soggetti utilizzino per l’organizzazione del pacchetto turistico beni e servizi acquistati presso terzi.

Da un punto di vista oggettivo invece, il regime speciale si applica ai pacchetti turistici (così come definiti dall’articolo 1 DM 340/1999) e ai servizi non riconducibili in questa nozione purchè siano nella disponibilità delle agenzie in un momento anteriore alla specifica richiesta da parte del cliente.
Per potersi definire pacchetto turistico, ai sensi dell’art.1 DL 340/1999, è necessario che risultino combinati almeno due dei seguenti elementi:
  • trasporto, alloggio e servizi accessori;
  • la durata complessiva del pacchetto turistico deve essere superiore alle 24 ore, ovvero la durata si deve estendere per un periodo di tempo comprendente almeno una notte, e la cessione deve avvenire dietro pagamento di un corrispettivo globale.
Per capire quindi a quali operazioni sia applicabile il regime speciale, posto che risulti avverato il requisito soggettivo, è necessario fare un distinguo tra le operazioni rientranti nei pacchetti turistici, così considerati solo in presenza dei requisiti sopra elencati, e le operazioni vendute singolarmente. Nel primo caso (pacchetto turistico) si applica sempre il regime iva speciale, nel secondo caso, ai sensi del comma 5 bis dell’art. 74-ter DPR 633/72, si applica il regime iva speciale solo se gli stessi servizi sono stati pre-acquistati dall’agenzia.

Fatte queste doverose premesse, si risponde positivamente al primo quesito. Il regime 74-ter deve essere applicato alle sole operazioni che costituiscono pacchetto turistico. Si sottolinea tuttavia che, come già riportato, il particolare regime va applicato anche alle “operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non rispettano i requisiti del “pacchetto turistico” ma che siano precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia”. Ciò sta a significare che anche i singoli servizi effettuati da terzi ma pre-acquistati dall’agenzia, soggiacciono al regime 74-ter.

In risposta al secondo quesito, se i singoli servizi fatturati separatamente al cliente sono stati pre-acquistati dall’agenzia, gli stessi devono essere assoggettati al regime 74-ter, viceversa se tali servizi sono acquistati solo a seguito di esplicita richiesta da parte del cliente, sono servizi da assoggettare a normale trattamento iva. Anche i servizi acquistati in nome e per conto del cliente sono da assoggettare alla normale disciplina iva e non al particolare regime delle agenzie di viaggio.
Per rispondere all’ultima parte del quesito si rileva che l’applicazione del regime 74-ter o del regime iva normale dipende in primis se trattasi della vendita di singoli servizi o se trattasi della vendita di pacchetti turistici; nel primo caso bisogna poi operare un distinguo a seconda se si tratta di servizi pre-acquistati dall’agenzia e già nella sua disponibilità, o se si tratta di servizi acquistati dall’agenzia solo su richiesta del cliente. Si ricorda infine che sono in ogni caso escluse dal regime speciale le attività svolte da soggetti che agiscono in nome e per conto dei clienti.

S.T. chiede
lunedì 27/09/2021 - Toscana
“Buongiorno,
una cooperativa r.l. ha per scopo istituzionale l'organizzazione eventi culturali fra cui gite turistiche e visite musei, in genere si avvale di agenzie viaggi e riceve fattura Art 74 ter quindi per stabilire il prezzo ai soci ricarica le spese previste con una piccola percentuale a titolo di spese generali; per la quota così stabilita da ricevere dai soci può emettere semplice ricevuta, oppure fattura? e in tal caso con Iva o Art. 74 ter?
Grazie”
Consulenza legale i 15/11/2021

Il regime speciale di cui all’art. 74 ter del DPR n. 633/72 trova applicazione con riferimento ai tour operator e alle agenzie di viaggi. Questi stessi soggetti, tuttavia, non possono applicare il predetto regime e devono, quindi, applicare il regime ordinario, in riferimento alle prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, ovvero quando agiscono nella qualità di intermediari con rappresentanza dei clienti, come, ad esempio, nel caso del servizio di prenotazione di alberghi e viaggi, o in relazioni ai diritti di agenzia, ai rimborsi spese sostenute, ecc., così come in riferimento all’acquisto in nome proprio e per conto dei clienti di servizi turistici.

Conseguentemente, il predetto regime non può di certo trovare applicazione in relazione al riaddebito, operato dalla cooperativa, sui soci cooperatori, per il recupero delle spese generali che, pertanto, sussistendo gli altri presupposti di legge, andranno regolarmente assoggettati ad IVA secondo il regime ordinario.


Da quanto scritto, sembra che non sussistano neppure i presupposti per considerare dette spese generali come escluse dalla base imponibile per effetto delle disposizioni di cui all’art. 15 del DPR n. 633/72, dal momento che, in base al numero 3 di detto articolo, l’esclusione opererebbe soltanto in riferimento alle somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate, ossia in riferimento alle mere movimentazioni di denaro.


Riguardo, poi, al fatto di emettere ricevuta o fattura, valgono anche in questo caso le regole generali sull’obbligo di fatturazione e, pertanto, sussiste uno specifico obbligo di fatturazione quando la controparte sia un soggetto passivo IVA.

Se, invece il socio, nei cui fronti è effettuata la rivalsa per le spese generali, non è a sua volta un soggetto passivo IVA, di regola la fattura è sostituita da altri documenti. A tale riguardo si ricorda che, dal 1° gennaio 2020, tutti i soggetti che potevano emettere scontrino o ricevuta fiscale, in riferimento alle operazioni di cui all’art. 22 del citato DPR n. 633/72, sono ora obbligati a sostituirli con l’emissione, mediante apposito registratore telematico, di uno specifico documento commerciale, salvo il caso in cui la controparte non richieda espressamente l’emissione della fattura. Ci si riferisce all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri collegati alle predette operazioni di cui all’art. 22 per un cui approfondimento normativo si rimanda alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 127/2015 ed ai relativi regolamenti di attuazione.