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Articolo 70 duodecies Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Disposizioni speciali e di attuazione

Dispositivo dell'art. 70 duodecies Testo unico IVA

1. Le modalità e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture nonché di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA.

2. Se al gruppo IVA partecipano una o più banche, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75.

3. Se al gruppo IVA partecipano una o più società assicurative, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche nei casi in cui una società di gestione di fondi partecipi a un gruppo IVA.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonché le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente titolo.

6-bis. In caso di adesione al regime di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 70 quater, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del regime di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 non può essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al presente comma. (1)

Note

(1) Comma aggiunto dall’art. 20, comma 1, lett. b-bis), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

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