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Articolo 46 Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Violazioni relative alle esportazioni

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 46 Testo unico IVA

Articolo abrogato dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

[Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell'imposta ai sensi del secondo comma dell'art. 8 il cessionario che nel termine ivi stabilito non esporti i beni acquistati è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa alla cessione, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. In luogo della pena pecuniaria si applica la sopratassa del dieci per cento qualora il cessionario, prima della scadenza del termine, regolarizzi la fattura ed esegua il versamento dell'imposta.

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate ai sensi del terzo comma dell'art. 8 il cessionario o committente che attesti falsamente all'altra parte di trovarsi nelle condizioni per fruire del trattamento ivi previsto, o ne benefici oltre i limiti consentiti, è punito con la pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta relativa alle operazioni effettuate, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo.

Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'eventuale eccedenza dell'imposta che sarebbe dovuta, secondo le disposizioni del titolo primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel territorio dello Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all'art. 14 rispetto a quella che risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri, per la cessione nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La pena non si applica per le eccedenze quantitative non superiori al cinque per cento.]

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