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Articolo 6 ter Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Buono-corrispettivo monouso

Dispositivo dell'art. 6 ter Testo unico IVA

1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6 bis si considera monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso da' diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.(1)

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 141, a decorrere dal 29 dicembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 141/2018; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 2, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 141/2018.

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