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Articolo 16 Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Aliquote dell'imposta

Dispositivo dell'art. 16 Testo unico IVA

L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione.

L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte IIbis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34.

Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.

[In caso di mutamento di aliquota le fatture emesse, ai sensi dell'art. 21 con riferimento ai momenti di effettuazione di cui all'art. 6, commi primo, secondo e quarto, nei confronti dei soggetti indicati nell'ultimo comma dello stesso art. 6, non sono soggette a rettifica in relazione all'aliquota applicabile al momento del pagamento del corrispettivo dell'operazione.] (1)

Note

(1) Comma abrogato dal D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 313.

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