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Articolo 15 Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Esclusioni dal computo della base imponibile

Dispositivo dell'art. 15 Testo unico IVA

Non concorrono a formare la base imponibile:

  1. 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
  2. 2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
  3. 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
  4. 4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
  5. 5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.

Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto.

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Consulenze legali
relative all'articolo 15 Testo unico IVA

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Gianluca M. chiede
sabato 13/03/2021 - Sardegna
“Buongiorno, abbiamo una coop sociale di tipo A con la quale svolgiamo servizi di assistenza domiciliare di varia natura per le famiglie ed i non autosufficienti.
In questo ruolo molte famiglie ci chiedono di provvedere noi, per loro, ad una serie di adempimenti burocratici frai quali commissioni di segretariato sociale nonchè pagamenti per loro conto di fatture a loro intestate, buste paga di colf da loro assunte, bollettini di contributi mav, tasse, pagamenti online ed altro.
Possiamo svolgere tali servizi di pagamento con il ns conto bancario tracciato inserendo il recupero dell'importo pagato per loro conto nella fattura che noi emettiamo loro per i nostri servizi? con quale esenzione Iva e dicitura nel caso? Con quali causali bancarie fare i pagamenti? insomma, come fare a gestire tutto senza possibili contestazioni? Grazie mille”
Consulenza legale i 22/03/2021
Le cooperative sociali, esercitando attività d'impresa, sono soggette all' IVA, Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n° 633 del 1972, ma godono di alcune agevolazioni su tale imposta che derivano essenzialmente da queste due norme di legge:
  1. il n° 1 della Parte II- bis della Tabella A, allegata al DPR 633/1972, introdotta dal comma 960 dell'art. 1° della Legge n° 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016);[1]
  2. l'art. 14, 1° comma, lettera b ), del Dlgs 460/1997 che ha modificato il numero 15 dell'art. 10 del DPR 633/1972 relativo alle operazioni esenti dall'IVA, rendendo in questo modo tali “le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati effettuate […] da ONLUS ” (numero 15 dell'art. 10 del DPR 633/1972).
    Quindi le cooperative sociali godono di questa agevolazione in quanto ONLUS “di diritto”.
Le anticipazioni di cui al quesito (pagamento bollette, pagamento MAV ecc ) rientrano tra quelle che non concorrono alla formazione della base imponibile dunque sono esenti ai sensi dell’[[n15]], D.P.R.633/1972 secondo cui le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell’IVA, purchè opportunamente documentate.
Sul sito dell’Agenzia vengono indicate anche le modalità per inserire in fattura elettronica le spese anticipate per conto del cliente. Una di queste è quella di inserire un blocco “DatiBeniServizi” riportando
  • l’importo delle spese,
  • la loro descrizione
  • al posto dell’aliquota IVA, il codice natura “N1” (“escluse ex [[15 T.U. IVA (tuiva)]]).
Va tuttavia evidenziato che le tasse ed imposte possono essere pagate con F24 on line soltanto tramite conto corrente direttamente intestato al contribuente. Non è possibile pagarle dunque da conto corrente intestato ad altro soggetto.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, all’interno del Cassetto Fiscale del contribuente, è presente l’applicazione F24 Web, che consente di pagare online in pochi e semplici passaggi.
Uno dei casi più frequenti di errore, che portano al blocco del modello F24, riguarda l’indicazione del conto corrente mediante il quale effettuare il pagamento online.
Il codice fiscale dell’intestatario del conto dovrà essere lo stesso del contribuente, una regola introdotta in ottica anti-frode ma che crea spesso dubbi e perplessità.
Appare quindi evidente che non si può pagare con il conto in banca di un’altra persona, così come resta fuori dalla possibilità di utilizzare il modello F24 web chi non è titolare di un conto corrente. In caso di mancata corrispondenza del codice fiscale, la delega di pagamento F24 verrà scartata.
Quanto al secondo quesito, inerente le causali bancarie occorrerà indicare con precisione l’operazione che viene effettuata (esempio: pagamento bolletta Enel fatt. n. ___-del_____intestata a _____) avendo cura di indicare esattamente il codice fiscale dell’intestatario dell’utenza o della bolletta.


[1] il n° 1 della Parte II- bis della Tabella A, allegata al DPR 633/1972 ha previsto che siano soggette all'aliquota IVA agevolata del 5% (1) le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27- ter del 1° comma dell'art. 10 del DPR 633/1972 rese ai soggetti indicati nello stesso numero 27- ter da cooperative sociali o da loro consorzi , sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale (pertanto, sia delle convenzioni previste dall'art. 5 della Legge 381/1991, che di quelle che esulano da questa norma, stipulate sia con committenti pubblici che con committenti privati) conclusi o prorogati dopo il 1° Gennaio 2016, come si comprende dal comma 963 sempre della Legge 208/2015.

Le prestazioni soggette all'aliquota IVA del 5% sono quindi le seguenti:

- “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione derivanti dall'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie” (Regio Decreto n° 1265 del 1934) od individuate con Decreto del Ministro della Sanità (numero 18);
- “le prestazioni di ricovero e cura […] , compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali” (numero 19);
- “le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, […] , comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto ed alla fornitura di libri e materiali didattici” (numero 20);
- “le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri, degli ostelli della gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie” (numero 21);
- “le prestazioni socio – sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo […]” (numero 27– ter , modificato dal comma 312° dell'art. 1° della Legge 296/2006) sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni in generale (quindi, anche in questo caso, sia delle convenzioni previste dall'art. 5 della Legge 381/1991, che di quelle che esulano da questa norma). I soggetti svantaggiati indicati nel periodo precedente sono quelli nei cui confronti vanno rese, dalle cooperative sociali o dai loro consorzi anche le prestazioni di cui ai punti precedenti di questo elenco.