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Articolo 118 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Effetti dell'esercizio dell'opzione

Dispositivo dell'art. 118 TUIR

1. L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle società controllate, per l'intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.

1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 165:

  1. a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale;
  2. b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta estera è calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato;
  3. c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di revoca dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza di cui all'articolo 165, comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero.

2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante. L'acconto dovuto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell'articolo 122. Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuata sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

Massime relative all'art. 118 TUIR

Cass. civ. n. 4415/2020

Nel giudizio di cassazione, è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395, n. 3), c.p.c. La produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa non è consentita neppure dall'art. 25 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Tunisi il 16 maggio 1979, sia perché tale articolo riguarda solo le "autorità" e le "persone" che sono "incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure concernenti tali imposte", sia perché l'ultimo periodo dello stesso articolo - che fa riferimento alla possibilità, per dette "persone", di "servirsi di queste informazioni nel corso delle udienze pubbliche o nei giudizi" - non può certo derogare alle norme del processo civile di legittimità.

Cass. civ. n. 30014/2018

In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, l'art. 43 ter, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione in vigore anteriormente alla introduzione del comma 2 bis, aggiunto dall'art. 2, comma 3, del d.l. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 44 del 2012, anche il soggetto consolidante, quando sia cessionario del credito d'imposta del consolidato dell'anno precedente per la compensazione con propri debiti fiscali, ha l'obbligo, a pena di inefficacia, di indicare nella dichiarazione gli estremi previsti dal comma 2 della medesima norma.

Cass. civ. n. 29302/2018

In tema di determinazione del reddito di impresa, nell'ambito delle operazioni infragruppo, ai sensi dell'art. 118, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, non concorrono alla formazione del reddito imponibile le somme percepite o versate tra le società del gruppo in contropartita di vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti, ferma la possibilità per le parti, nella loro autonomia negoziale, di corrispondere, mediante i cd. accordi di consolidamento, alla società apportante i vantaggi fiscali al gruppo il corrispettivo "compensativo", che non può superare l'importo dell'imposta risparmiata dal gruppo societario attraverso il bilancio consolidato: ne deriva che la ripartizione di vantaggi fiscali tra le società del gruppo genera operazioni "neutre", con costi non deducibili e proventi non tassabili, mentre i compensi che non rientrano in detta ripartizione determinano proventi imponibili per chi li realizza e costi deducibili, purché inerenti all'attività di impresa, per chi ne sostiene l'onere finanziario.

Cass. pen. n. 11034/2018

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nell'ipotesi di adesione alla "tassazione di gruppo" di più società, tra loro in rapporto di controllo, assumono rilevanza non solo gli elementi passivi fittizi derivanti dall'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti esposti nelle dichiarazioni delle società del gruppo singolarmente considerate, ma anche quelli riportati nella dichiarazione consolidata, ove quest'ultima riporti gli elementi fraudolenti contenuti nelle dichiarazioni delle singole società. (rigetta, App. Firenze, 17/03/2016)

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