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Articolo 69 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Premi, vincite e indennità

Dispositivo dell'art. 69 TUIR

1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma l dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Massime relative all'art. 69 TUIR

Comm. Trib. Reg. Sicilia n. 2121/2018

La normativa comunitaria impone agli Stati Membri uniformità di trattazione dei redditi percepiti in tutto il territorio comunitario. Di conseguenza è illegittima la normativa nazionale che discrimina il trattamento delle vincite presso casinò sulla base dell’ubicazione degli stessi (se in Italia o all’estero). Pertanto devono essere considerate esenti da imposte le vincite conseguite all’estero, al pari di quelle conseguite sul territorio italiano, ancorché assoggettate ad imposta alla fonte.

Cass. civ. n. 5866/1999

I compensi erogati in favore di giocatori professionisti dalla federazione italiana gioco calcio (organo del c.o.n.i.) in relazione alla loro partecipazione a squadre nazionali in incontri calcistici di tipo internazionale (nella specie, ai campionati del mondo del 1982), hanno carattere di redditi di lavoro autonomo, tenendo conto che detta partecipazione, ai sensi della legge 23 marzo 1981 n. 91 sul professionismo sportivo, configura un'attività lavorativa, ma difetta dei connotati della subordinazione, non essendo, in particolare, ricollegabile a "comando" o "distacco" da parte delle singole società sportive di appartenenza (le quali non hanno, al riguardo, alcun obbligo di effettuarlo, ma sono soltanto soggette a consentire l'impiego dei calciatori alle loro dipendenze in quelle squadre nazionali). (cassa e decide nel merito, Comm.Trib.Reg. Torino, 3 dicembre 1996).

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