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Articolo 65 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Beni relativi all'impresa

Dispositivo dell'art. 65 TUIR

1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario tenuto a norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario; per i soggetti indicati nell'articolo 66, tale indicazione può essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695.

2. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le società di fatto.

3. Per le società di fatto si considerano relativi all'impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, i crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali per l'esercizio dell'impresa.

3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile ovvero per le imprese di cui all'articolo 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.

Massime relative all'art. 65 TUIR

Cass. civ. n. 16248/2015

In tema d'imposta sui redditi d'impresa, le erogazioni liberali effettuate dalle casse di risparmio, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del R.D. n. 967 del 1929, nel testo sostituito dalla legge n. 371 del 1966, sono deducibili dall'imponibile, ai sensi dell'art. 65 (ora 100) del D.P.R. n. 917 del 1986 riferito agli "oneri di utilità sociale", anche se non imputate nel conto profitti e perdite, purché i relativi requisiti sostanziali di carattere soggettivo ed oggettivo siano provati con idonea documentazione. (rigetta, Comm. Trib. Centrale Lazio, 19/03/2008).

Cass. civ. n. 22587/2006

È inammissibile il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate, proposto in persona del Ministro dell'economia e delle finanze, non potendo l'Agenzia essere rappresentata dal Ministro, anzichè dal suo Direttore generale. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Bologna, 14 Aprile 2000).

In tema di imposte sul reddito, ai fini della determinazione della base imponibile, gl'immobili relativi ad imprese commerciali individuali, aventi carattere strumentale ed utilizzati dal possessore imprenditore esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, si considerano relativi all'impresa, ai sensi degli artt. 40, comma secondo, e 77, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, indipendentemente dalla loro iscrizione nei registri d'inventario o dei beni ammortizzabili. Le plusvalenze realizzate attraverso la cessione a titolo oneroso di tali beni concorrono pertanto a formare il reddito soggetto ad imposizione diretta, ai sensi dell'art. 54, comma primo, lettera a), del D.P.R. n. 917 cit. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Bologna, 14 Aprile 2000).

Cass. civ. n. 11834/2006

In tema di determinazione della base imponibile di imposte dirette, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, gli immobili esclusivamente inerenti all'attività commerciale dell'imprenditore perdono la loro caratteristica di beni strumentali dell'impresa qualora siano radicalmente trasformati per essere utilizzati a scopi diversi, e non in occasione di un mero cambiamento di categoria da "negozio" o "deposito" ad "ufficio", trattandosi di utilizzazioni sostanzialmente intercambiabili a fini commerciali. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 12 Luglio 2000).

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