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Articolo 45 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 04/07/2026]

Determinazione del reddito di capitale

Dispositivo dell'art. 45 TUIR

1. Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'articolo 41 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.

2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.

4-bis. [ Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari, nonché le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote è rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione.](1)

4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.

4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito(2).

Note

(1) Comma abrogato dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 così come convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.
(2) Comma inserito dall'art. 13 comma 1 lettera b) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.

Massime relative all'art. 45 TUIR

Cass. civ. n. 1475/2020

In tema di imposte sui redditi, la presunzione legale di onerosità per i versamenti effettuati dal socio alla società, prevista dall'art. 43 del D.P.R. n. 917 del 1986 ai fini della determinazione del reddito di capitale delle persone fisiche, è applicabile anche ai versamenti effettuati da soci imprenditori, in forma individuale o collettiva, non facendo la norma cenno alcuno ad una pretesa natura di persona solo "fisica" dei soci destinatari della presunzione ed essendo tale limitazione, in carenza di qualsivoglia concreto elemento di differenziazione, contraria ad una interpretazione normativa coerente con i precetti dettati dagli artt. 3 e 53 Cost., in quanto finirebbe per trattare diversamente situazioni economiche identiche. Ne consegue che, in caso di mancato superamento della presunzione legale, gli interessi attivi, al pari di quelli prodotti da qualsiasi finanziamento a terzi, concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa (individuale o collettiva), come espressamente previsto dall'art. 45 del D.P.R. n. 917 cit. e confermato dall'art. 95, nella parte in cui considera il reddito complessivo delle società quale reddito d'impresa "da qualsiasi fonte provenga" (numerazione delle norme anteriore al D.Lgs. n. 344 del 2003).

Cass. civ. n. 2387/2019

In tema di reddito d'impresa, la disciplina del "transfer pricing" prevista dall'art. 110 del D.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), opera anche nell'ipotesi di prestito ad una società del gruppo, fattispecie nella quale, essendo il costo rappresentato dal saggio di interesse, questo deve essere determinato in relazione al prezzo normale di mercato, ossia al tasso mediamente praticato nel tempo e nel luogo dell'operazione.

Comm. Trib. Prov. Milano n. 1809/2018

Le attività finanziarie che comportano l’impiego di capitale senza un rendimento minimo e il cui pagamento è funzionale alla durata della vita del sottoscrittore, sono a tutti gli effetti contratti di assicurazione, polizze vita da assoggettare a tassazione soltanto alla scadenza o al riscatto.

Cass. civ. n. 3819/2018

In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, la società di capitali, che riceve somme di denaro a titolo di mutuo dai propri soci, ha l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto sugli interessi dovuti non solo nel caso in cui la corresponsione degli stessi sia effettivamente avvenuta, ma anche quando essa sia soltanto presunta dalla legge, atteso il carattere normalmente oneroso del mutuo, sancito dall'art. 1815 c.c., ed in virtù della presunzione di cui all'art. 45, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986.

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A.A. chiede
venerdì 04/09/2026
“Ho presentato all'Agenzia delle Entrate, domanda di rimborso imposte dirette su ritenute applicate sulla plusvalenza derivante dal riscatto di una polizza fondi. La ritenuta del 26% applicata sul valore nominale della plusvalenza a mio giudizio e' errata. La tassazione sul valore nominale non tiene conto della inflazione e quindi andrebbe applicata sul valore reale al momento del riscatto.
Sono certo che la risposta dell'Agenzia delle Entrate sarà negativa. Ho intenzione di proseguire con il contenzioso.
Gradirei sapere se esistono pronunce in merito.
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 07/09/2026
La questione riguarda il trattamento fiscale del rendimento derivante dal riscatto di una polizza vita o di capitalizzazione. Ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g-quater) del TUIR, tali rendimenti costituiscono redditi di capitale. L’art. 45, comma 4, TUIR stabilisce che è imponibile la differenza tra il capitale percepito al momento del riscatto e l’ammontare dei premi pagati. La disciplina, pertanto, assume valori nominali e non prevede alcun meccanismo automatico di rivalutazione dei premi in funzione dell’inflazione. Sotto questo profilo, la tesi secondo cui dovrebbe essere tassato esclusivamente il rendimento “reale”, depurato dalla perdita di potere d’acquisto della moneta, è economicamente comprensibile, ma non trova attualmente un espresso fondamento normativo.
Anche la giurisprudenza costituzionale si è già occupata del problema della tassazione di incrementi di valore meramente nominali. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 346 del 22 luglio 1999, ha affermato che la mancata neutralizzazione degli effetti della svalutazione monetaria non determina, di per sé, una violazione del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Il medesimo orientamento è stato confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 328 del 9 luglio 2002. In tale occasione la Corte ha ribadito che non esiste un principio costituzionale generale che imponga di determinare sempre il reddito imponibile al netto dell’inflazione.
Con specifico riferimento alle polizze vita, non risultano pronunce della Corte di Cassazione o della Corte Costituzionale che abbiano riconosciuto al contribuente il diritto di rivalutare monetariamente i premi versati prima di determinare il reddito imponibile ai sensi dell’art. 45, comma 4, TUIR.
La Corte di Cassazione ha invece ribadito che, nel riscatto delle polizze, deve essere assoggettata a imposizione soltanto la differenza tra capitale percepito e premi versati; si vedano, tra le altre, Cass. n. 646 del 12 gennaio 2023 e Cass. n. 15670 del 17 maggio 2022.
Si ritiene, pertanto, prevedibile un rigetto dell’istanza di rimborso qualora essa sia fondata esclusivamente sulla necessità di depurare dall’inflazione il rendimento nominale.
Un eventuale contenzioso potrebbe essere impostato anche prospettando una questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 4, TUIR in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.; tuttavia, tale impostazione dovrebbe necessariamente confrontarsi con i precedenti della Corte Costituzionale sopra richiamati e presenta, quindi, rilevanti profili di incertezza.
Prima di procedere sarebbe comunque opportuno verificare il conteggio effettuato dalla compagnia assicurativa, accertando che il 26% sia stato applicato esclusivamente sul rendimento effettivamente imponibile e non sul capitale, nonché verificare l’eventuale presenza nella polizza di componenti investite in titoli pubblici, per le quali sono previste specifiche regole di riduzione della base imponibile.