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Articolo 18 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera

Dispositivo dell'art. 18 TUIR

1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

Massime relative all'art. 18 TUIR

Cass. civ. n. 8627/2019

In tema di ICI, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 non è necessariamente correlata alla residenza anagrafica del contribuente, essendo consentito a quest'ultimo di dimostrare che l'abitazione principale si trova altrove, anche in più unità catastali, purché il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, considerato che assume rilievo non il numero delle unità catastali ma l'effettiva utilizzazione quale abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione una sola volta per tutte le unità. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/07/2013).

Cass. civ. n. 6117/2019

In tema di imposte sui redditi, il trattamento di fine rapporto relativo ad annualità di retribuzione corrisposte per lavoro prestato all'estero è escluso dalla base imponibile ex art. 3, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 1986, trattandosi di retribuzione differita che matura anno per anno in relazione al lavoro prestato ed all'ammontare degli emolumenti corrisposti, essendo a tal fine irrilevante la circostanza che il contribuente abbia la residenza in Italia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non conforme al principio enunciato la circolare del Ministero delle Finanze n. 95 del 18 ottobre 1997 che, posta a fondamento della sentenza impugnata, aveva considerato la norma indicata inapplicabile all'indennità di fine rapporto percepita dal lavoratore per prestazioni svolte all'estero per conto di una società italiana ivi operante). (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/02/2011).

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Consulenze legali
relative all'articolo 18 TUIR

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ALFREDO C. chiede
venerdì 08/06/2018 - Lazio
“un cittadino italiano possiede in Filandia dei titoli azionari che alla fine del 2017 hanno prodotto dividendi per un importo di € 10.000. La Società nel corrispondre il dividendo ha trattenuto la ritenuta del 15%, versandogli il netto di € 8.500.
Nel predisposrre la dichiarazione abbiamo compilato il quadro RM, rigo RM 12, tipo H. quale importo dobbiamo inserire
nella dichiarazione € 8.500 oppure € 10.000. Non esiste un spazio per inserire le imposte pagate in Finlandia di € 1.500?
Grazie e cordiali saluti

Consulenza legale i 14/06/2018
Dal dato letterale del quesito sembra che ci si riferisca al caso di dividendi di fonte estera (finlandese) corrisposti a persona fisica residente in Italia, non svolgente attività di impresa.
Infatti, l’art. 10 della Convenzione Italia – Finlandia contro le doppie imposizioni, dopo avere indicato, quale regola generale, il principio della tassazione dei dividendi nel paese di residenza del percettore, dispone, al comma 2, dello stesso articolo che, i dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario.

Stabilisce, poi, in questi casi che l'imposta applicata non può eccedere:
a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che controlla direttamente più del 50 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Analogamente l’uso dell’espressione “la società nel corrispondere il dividendo …” lascia intendere che, nella loro riscossione non sia intervenuto un intermediario, obbligato ad operare la ritenuta per effetto delle disposizioni di cui all’art. 23 del d.P.R. n. 600/73.

Non è, invece, precisato nel quesito se la partecipazione da cui derivano i dividendi di fonte estera, possa essere considerata qualificata o non qualificata, in base al criterio di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del Testo Unico approvato con d.P.R. n. 917/1986, sebbene questa distinzione rilevi ai fini dell’imposizione, per i redditi di capitale percepiti sino al 31.12.2017.
Il caso di specie in cui, per quanto detto prima, l’intermediario sembra non intervenire, è disciplinato dall’art. 18 del Testo Unico approvato con d.P.R. n. 917/1986, in base a quale i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (ritenuta del 26%), sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.

In base al successivo periodo, inoltre, il contribuente italiano che percepisce detti dividendi, non può optare per il regime dell’imposizione ordinaria, che comporta il riconoscimento di un credito di imposta per i redditi prodotti all’estero, poiché detta previsione normativa non si applica ai redditi di capitali percepiti senza l’intervento di un intermediario stabilito nel territorio dello Stato.
Così come indicato nel quesito, detti redditi vanno dichiarati nel quadro RM, Sezione V, rigo RM12, indicando il codice “H” nella colonna 1; il codice Stato estero nella colonna 2; nella colonna 3, l’ammontare del reddito che, così come precisato nelle istruzioni alla compilazione del rigo, va indicato al lordo di eventuali ritenute subìte nello stato estero in cui il reddito è stato prodotto (e, quindi, nel caso di specie per € 10.000); nella colonna 4, l’aliquota applicabile; nella colonna 5, l’imposta dovuta.

Per quanto riguarda, quindi, le ritenute subite in Finlandia non esiste uno spazio in dichiarazione in cui le stesso possano essere indicate poiché, come detto prima, l’opzione per il regime di imposizione ordinaria non si può applicare al caso di specie.