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Articolo 10 bis Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 10 bis TUIR

Articolo abrogato dal D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

[1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.

4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.

5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso ezero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.]

Massime relative all'art. 10 bis TUIR

Cass. civ. n. 23852/2019

Il contribuente che vanta un credito d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria può scegliere, nella dichiarazione dei redditi, tra il rimborso di detto credito ovvero la sua compensazione, sussistendo tra tali opzioni un rapporto di alternatività, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, come è stato in seguito confermato dall'art. 7, comma 2, lett. i), del D.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011, il quale ha riconosciuto la possibilità di modificare l'originaria richiesta di rimborso, optando per la compensazione mediante dichiarazione integrativa da presentare entro un determinato termine di scadenza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che la società cessionaria di un credito di imposta potesse modificare l'originaria richiesta di rimborso formulata dalla cedente, con quella di compensazione, non essendo applicabile "ratione temporis" l'art. 7 comma 2, lett. i), del D.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011).

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