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Articolo 48 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilitā

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale

Dispositivo dell'art. 48 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilitā

1. Il corrispettivo della retrocessione, se non č concordato dalle parti, č determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennitā di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento.

2. Avverso la stima, č proponibile opposizione alla corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.

3. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilitā, il Comune puō esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli č notificato l'accordo delle parti, contenente con precisione i dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree cosė acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile.

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