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Articolo 27 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale

Dispositivo dell'art. 27 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

1. La relazione di stima è depositata dai tecnici ovvero della Commissione provinciale presso l'ufficio per le espropriazioni. L'autorità espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.

3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli arti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio.

Massime relative all'art. 27 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

Cass. civ. n. 28791/2018

In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il termine fissato dall'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima a partire dal quale l'autorità espropriante autorizza il pagamento dell'indennità o ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, non è perentorio ma dilatorio, imponendo a tutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 54, secondo comma, del D.P.R. citato, il quale decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all'atto ablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. medesimo.

Cass. civ. n. 26248/2017

In materia di determinazione dell'indennità di espropriazione, mentre il termine ex art. 54, comma 1, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima, di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 327 è solo dilatorio, imponendo a tutti di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità, almeno un mese dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, il potere di agire fino al termine perentorio di cui all'art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 150/2011 (in precedenza art. 54, comma 2) decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all'atto ablativo.

Cass. civ. n. 10446/2017

L'azione di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 327 del 2001, nel testo "ratione temporis" applicabile prima della novella introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2011, può essere sempre proposta senza necessità di attendere la liquidazione dell'indennità in sede amministrativa, in quanto, una volta emanato il provvedimento ablativo, sorge contestualmente ed è immediatamente azionabile il diritto del proprietario di percepire il giusto indennizzo ex art. 42 Cost.

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