Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10446 del 27 aprile 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 327 del 2001, nel testo "ratione temporis" applicabile prima della novella introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2011, può essere sempre proposta senza necessità di attendere la liquidazione dell'indennità in sede amministrativa, in quanto, una volta emanato il provvedimento ablativo, sorge contestualmente ed è immediatamente azionabile il diritto del proprietario di percepire il giusto indennizzo ex art. 42 Cost.

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