(massima n. 1)
            L'azione di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 327 del 2001, nel testo "ratione temporis" applicabile prima della novella introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2011, può essere sempre proposta senza necessità di  attendere  la  liquidazione  dell'indennità  in  sede amministrativa,  in  quanto,  una  volta  emanato  il provvedimento  ablativo,  sorge  contestualmente  ed  è immediatamente  azionabile  il  diritto  del  proprietario  di percepire il giusto indennizzo ex art. 42 Cost.