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Articolo 106 Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 08/02/2024]

Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

Dispositivo dell'art. 106 Testo unico edilizia

1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l'osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo č assicurata dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della difesa.

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