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Articolo 13 Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 08/02/2024]

Competenza al rilascio del permesso di costruire

Dispositivo dell'art. 13 Testo unico edilizia

1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.

2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.

Spiegazione dell'art. 13 Testo unico edilizia

L’attuale formulazione del comma 1 dell’articolo in esame è stata introdotta nel 2012, sostituendo il precedente generico riferimento al “dirigente o responsabile del competente ufficio comunale” con l’espressione “dirigente o responsabile dello sportello unico”.
Infatti, lo sportello unico per l’edilizia, o S.U.E., costituisce il punto di accesso unico per i soggetti richiedenti un titolo abilitativo, nonché il punto di raccordo tra il privato, il Comune e tutte le altre eventuali Amministrazioni a vario titolo coinvolte nelle vicende riguardanti l’intervento edilizio (art. 5 del Testo Unico).

L’attribuzione di tale funzione agli organi dirigenziali e non agli organi politici dell’Ente è in linea con i principi stabiliti dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000 (e prima ancora dall’art. 51, L. n. 142/1990, come modificato dalla L. n. 127/1997).
Nel quadro stabilito dal T.U.E.L., in particolare, vengono demandati agli organi di governo i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, mentre spettano ai dirigenti i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, nonché l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore generale.

Ai sensi dell’art. 109, D. Lgs. n. 267/2000, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni dirigenziali possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Il secondo comma dell’articolo prevede il potere sostitutivo regionale in caso di inerzia nel rilascio del permesso di costruire, senza però addentrarsi nel dettare una specifica disciplina in merito al procedimento da seguire o all'individuazione degli organi regionali competenti.
Tale facoltà viene, infatti, completamente demandata alle Regioni, che provvedono nell’ambito della propria autonomia legislativa, secondo quanto previsto dall’art. 21 del Testo Unico.
Nell’ipotesi di mancata emanazione della legge regionale, la dottrina ritiene che sia comunque possibile per il soggetto che richiede il permesso di costruire sollecitare l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità di organo di vertice dell’Ente titolare di generale potere di vigilanza sull’attività edilizia ed urbanistica.

Massime relative all'art. 13 Testo unico edilizia

Cass. civ. n. 18976/2017

La controversia vertente sull'annullamento dei provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di un deposito di carburanti, nella parte in cui detto scarico viene assoggettato a limiti più restrittivi rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. n. 152 del 1999, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che ciò che viene maggiormente in rilievo sono i limiti imposti, in sede di autorizzazione, allo scarico di acque che, derivando dal trattamento di depositi di carburante, assumono la qualità di rifiuti. Si tratta, dunque, di prescrizioni che afferiscono essenzialmente alla disciplina degli scarichi industriali, rispetto alla quale operano prescrizioni tecniche, l'accertamento della legittimità delle quali rientra nella giurisdizione generale di legittimità e non anche in quella, delineata dall'art. 143, comma 1, del R.D. n. 1775 del 1993, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. (Cassa e dichiara giurisdizione, Consiglio di Stato Roma, 19 marzo 2014).

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