1. (1)In caso di cumulo di procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 145 e penali relativi alla medesima violazione, possono essere applicate sanzioni amministrative e penali allo stesso soggetto responsabile del medesimo fatto, purché il cumulo sia strettamente necessario e proporzionato ai fini del perseguimento di obiettivi di interesse generale diversi e complementari.
2. La Banca d'Italia comunica senza ritardo all'autorità giudiziaria l'avvio del procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 145, qualora il fatto oggetto del procedimento possa integrare anche un illecito penale oppure un illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'autorità giudiziaria, una volta che l'indagato risulti aver ricevuto a norma di legge l'informazione sulle indagini, comunica senza ritardo alla Banca d'Italia l'avvio del procedimento penale, qualora il fatto oggetto del procedimento possa integrare anche la violazione di una disposizione sulla cui osservanza vigila la Banca d'Italia. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 97 bis.
3. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la Banca d'Italia può richiedere all'autorità giudiziaria informazioni in ordine ai procedimenti penali in corso per le finalità di cui al comma 2 Alle informazioni così acquisite si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 1.
4. La Banca d'Italia e l'autorità giudiziaria comunicano l'una all'altra l'esito dei rispettivi procedimenti di cui al comma 2.






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