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Articolo 141 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 27/03/2024]

False comunicazioni relative a intermediari finanziari

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 141 Testo unico bancario

Articolo abrogato dall'articolo 8, comma 10, del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

[1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, per le comunicazioni previste dall'articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell'arresto fino a tre anni.]

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