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Articolo 122 bis Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 21/03/2025]

Principi generali, gratuitą delle informazioni e divieto di discriminazione

Dispositivo dell'art. 122 bis Testo unico bancario

1. (1)Il finanziatore e l'intermediario del credito si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori.

2. Nell'ambito delle attività disciplinate dal presente capo, il finanziatore e l'intermediario del credito:

  1. a) forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni, compresi i chiarimenti adeguati;
  2. b) si astengono dal praticare condizioni discriminatorie in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, per motivi inerenti la cittadinanza, il luogo di residenza o qualsiasi altra situazione menzionata all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; resta ferma la possibilità di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi.

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorità creditizie". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".

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