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Articolo 126 terdecies Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Siti web di confronto

Dispositivo dell'art. 126 terdecies Testo unico bancario

1. I prestatori di servizi di pagamento che offrono conti di pagamento destinati ai consumatori partecipano a uno o più siti web, costituiti anche per il tramite delle associazioni di categoria degli intermediari o da associazioni di consumatori, per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento, dandone indicazione sul proprio sito web, ove disponibile.

2. I siti web previsti dal comma 1:

  1. a) sono accessibili gratuitamente dai consumatori;
  2. b) consentono almeno il confronto delle spese applicabili per i servizi inclusi nell'elenco di cui all'articolo 126 undecies, comma 1, nonché dell'indicatore sintetico di costo previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia;
  3. c) sono funzionalmente indipendenti e assicurano parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento nella partecipazione al sito e nella visualizzazione dei risultati di ricerca;
  4. d) contengono informazioni chiare e facilmente accessibili sull'identità dei soggetti che costituiscono e gestiscono il sito, nonché sui criteri utilizzati per il confronto tra le offerte, da definirsi in modo semplice e oggettivo;
  5. e) impiegano un linguaggio facilmente comprensibile e, ove applicabile, la terminologia standardizzata europea di cui all'articolo 126 undecies;
  6. f) forniscono informazioni corrette e aggiornate, indicando la data dell'ultimo aggiornamento;
  7. g) comprendono un'ampia gamma di offerte di conti di pagamento rappresentative di una quota significativa del mercato e, nel caso in cui non forniscano un quadro completo del mercato, indicano chiaramente tale circostanza prima di mostrare i risultati della ricerca;
  8. h) prevedono adeguate procedure per la segnalazione di errori nelle informazioni pubblicate;
  9. i) non possono svolgere attività di mediazione;
  10. l) non possono rifiutare le richieste di adesione da parte dei prestatori di servizi di pagamento;
  11. m) escludono i prestatori di servizi di pagamento aderenti per i giustificati motivi previsti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia di cui al comma 3;
  12. n) pubblicano la lista dei prestatori di servizi di pagamento aderenti;
  13. o) dispongono della certificazione e di una verifica annuale positiva secondo quanto previsto dal comma 3.

3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 è certificata e annualmente verificata da un ente specializzato, con apposita relazione. I titolari dei siti web inviano la relazione dell'ente specializzato alla Banca d'Italia che ne dà notizia sul proprio sito web. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le caratteristiche dell'ente certificatore, la procedura di accreditamento che dovrà garantire il rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza, e i casi di giustificati motivi di esclusione di cui al comma 2, lettera m).

4. I prestatori di servizi di pagamento inviano al sito web i dati necessari per il confronto tra le offerte, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

5. I titolari dei siti web comunicano la cessazione del funzionamento del sito alla Banca d'Italia.

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