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Articolo 128 novies Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 23/01/2026]

Dipendenti e collaboratori

Dispositivo dell'art. 128 novies Testo unico bancario

1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, ivi incluse le norme del titolo VI e le relative disposizioni attuative in quanto compatibili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all'articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'articolo 128 septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell'apposito esame, curino l'aggiornamento professionale e siano in possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128 undecies(1).

1-bis. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. A tal fine, segnalano tempestivamente all'Organismo le violazioni da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme a essi applicabili. L'Organismo può richiedere la trasmissione di informazioni e l'esibizione di documenti, nonché degli atti che ritiene necessari presso i dipendenti e i collaboratori di cui al comma 1. L'Organismo può, altresì, effettuare ispezioni presso i medesimi soggetti anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi inoltre sono tenuti alla previsione di procedure interne che assicurino l'immediata cessazione del rapporto in caso di gravi o reiterate violazioni, come definite da apposito atto attuativo dell'Organismo, da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme ad essi applicabili. L'iscritto comunica la cessazione del rapporto per motivi non commerciali all'Organismo che l'annota in apposita sottosezione ad accesso riservato dell'elenco. L'accesso alla sottosezione è riservato ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria. Nei confronti degli iscritti che non ottemperano all'obbligo di comunicazione di cui al presente comma l'Organismo avvia la procedura sanzionatoria ai sensi dell'articolo 128 duodecies(1).

2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128 quater, comma 2.

3. I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori.

4. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera c)) la modifica dell'art. 128-novies, comma 1 e l'introduzione del comma 1-bis all'art. 128-novies. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorità creditizie". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".

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