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Articolo 114 septiesdecies Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Prestatori del servizio di informazione sui conti

Dispositivo dell'art. 114 septiesdecies Testo unico bancario

1. Ai soggetti che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti non si applicano gli articoli 114 octies, 114 novies, commi 4 e 5, 114 undecies, commi 1 e 1-ter, 114 duodecies, 114 terdecies, 114 sexiesdecies; si applicano gli articoli 126 bis, comma 4, 126 quater, comma 1, lettera a), 128, 128 ter.

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