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Articolo 114 quinquiesdecies Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Scambio di informazioni

Dispositivo dell'art. 114 quinquiesdecies Testo unico bancario

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca d'Italia scambia informazioni con:

  1. a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;
  2. b) altre autorità competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.

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