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Articolo 160 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 160 Testo unico bancario

Articolo abrogato dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n.58

[1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 17 maggio 1991, n. 157, quelle concernenti la quotazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonché la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio.]

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