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Articolo 96 bis Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Interventi

Dispositivo dell'art. 96 bis Testo unico bancario

1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti:

  1. a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali extracomunitarie;
  2. b) delle succursali italiane delle banche extracomunitarie aderenti;
  3. c) delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti.

1-bis. I sistemi di garanzia:

  1. a) effettuano, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 96 bis 1 e 96 bis 2, rimborsi in caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 01, o nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie; per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se è intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza;
  2. b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie secondo le modalità e nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
  3. c) se previsto dallo statuto, possono intervenire in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 90, comma 2, se, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), numero 2);
  4. d) se previsto dallo statuto, possono effettuare interventi nei confronti di banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie per prevenire o superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180(1)(3).

1-ter. Lo statuto del sistema di garanzia definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1-bis, lettera d), con particolare riguardo a:

  1. a) gli impegni che la banca beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'accesso dei depositanti ai depositi;
  2. b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca ai sensi della lettera a);
  3. c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.

1-quater. L'intervento di cui al comma 1-bis, lettera d), può essere effettuato, se la Banca d'Italia ha accertato che:

  1. a) non è stata avviata un'azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180] e comunque non ne sussistono le condizioni; e
  2. b) le banche aderenti al sistema di garanzia cui aderisce la banca beneficiaria dell'intervento sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 96.2, comma 3(1).

1-quinquies. Dopo che il sistema di garanzia ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1-bis, lettera d), le banche aderenti gli forniscono senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se:

  1. a) la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno del 25 per cento del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3; oppure
  2. b) la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3, ed emerge la necessità di effettuare il rimborso di depositi protetti.

1-sexies. Finché il livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3 non è raggiunto, le soglie di cui al comma 1-quinquies sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.

2. [I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane.](2)

3. [Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.](2)

4. [Sono esclusi dalla tutela:

  1. a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
  2. b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;
  3. c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
  4. c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;
  5. d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648- bis e 648-ter del codice penale;
  6. e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
  7. f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
  8. g) i depositi delle società finanziarie e delle società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 59, comma 1, lettere b) e b-bis), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario; degli istituti di moneta elettronica;
  9. h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
  10. i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19;
  11. l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.](2)

5. [Il limite di rimborso per ciascun depositante è pari a 100.000 euro. La Banca d'Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione.](2)

6. [Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo.](2)

7. [Il rimborso è effettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell'articolo 83, comma 1. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi.](2)

8. [I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.](2)

Note

(1) Lettera modificata dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 193.
(2) Comma abrogato dal D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.
(3) Il comma 1-bis, lettere a) e c), è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

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