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Articolo 94 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Esecuzione del concordato e chiusura della procedura

Dispositivo dell'art. 94 Testo unico bancario

1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia.

2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società ed il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.

3. Si applicano l'articolo 315 del codice della crisi e dell'insolvenza e, in quanto compatibile, l'articolo 92 del presente decreto legislativo(1)(2)(3)(4)(5).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 176.
(2) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 369, comma 4) che la modifica di cui al presente articolo si applica "alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".
(3) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 3 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.
(4) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 3 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
(5) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 3 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

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