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Articolo 95 quater Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Collaborazione tra autoritą

Dispositivo dell'art. 95 quater Testo unico bancario

1. Salvo che l'informazione non vada fornita ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la Banca d'Italia informa le autorità di vigilanza e, se diverse, le autorità di risoluzione degli Stati comunitari ospitanti e la Banca centrale europea dell'adozione dei provvedimenti di risanamento e dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, precisandone gli effetti. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura ovvero subito dopo(1).

2. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione in Italia di un provvedimento di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta all'autorità di vigilanza o, se diversa, all'autorità di risoluzione dello Stato d'origine ovvero alla Banca centrale europea.

2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180(1).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 193.

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