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Articolo 77 bis Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Aumenti di capitale

Dispositivo dell'art. 77 bis Testo unico bancario

1. In deroga ai termini previsti dagli articoli 2366 e 2369 del codice civile e 125 bis e 126 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nelle banche nei confronti delle quali è stata adottata una misura di intervento precoce o disposto l'avvio dell'amministrazione straordinaria, le assemblee chiamate a deliberare aumenti di capitale finalizzati a ripristinare l'adeguatezza patrimoniale possono essere convocate fino a dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, se così è previsto dallo statuto.

2. Nel caso previsto al comma 1, per le banche con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea:

  1. a) la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'articolo 83 sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea;
  2. b) il termine di cui all'articolo 126 bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è ridotto a cinque giorni;
  3. c) non trovano applicazione le modalità di pubblicità di cui all'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58(1).

3. Le previsioni di cui al comma 2, lettere b) e c), non si applicano alle banche nei confronti delle quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria.

4. Il presente articolo si applica anche alle capogruppo italiane(1).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 182.

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