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Articolo 69 noviesdecies Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Attuazione del piano di risanamento e altre misure

Dispositivo dell'art. 69 noviesdecies Testo unico bancario

1. Fermi restando i poteri attribuiti dagli articoli 53 bis e 67 ter, la Banca d'Italia, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 69 octiesdecies, comma 1, lettera a), può chiedere alla banca o alla capogruppo italiana di un gruppo bancario o a una delle società indicate all'articolo 69.2 di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile, o di modificare la propria forma societaria(1).

2. La Banca d'Italia, nell'esercizio del potere di cui al comma 1 può:

  1. a) richiedere l'aggiornamento del piano di risanamento quando le condizioni che hanno condotto all'intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano;
  2. b) fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce.

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 182.

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