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Articolo 69 novies Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 21/03/2025]

Trasmissione dei piani di risanamento

Dispositivo dell'art. 69 novies Testo unico bancario

1. Le banche, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la società estera controllante e la Banca d'Italia(1)(2).

2. Le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato dell'Unione europea collaborano con l'autorità competente di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento(1).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 182.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208.

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