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Articolo 69 novies Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Trasmissione dei piani di risanamento

Dispositivo dell'art. 69 novies Testo unico bancario

1. Le banche e le capogruppo controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la società estera controllante e la Banca d'Italia(1).

2. Le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato dell'Unione europea collaborano con l'autorità competente di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento(1).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 182.

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