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Articolo 67 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Vigilanza regolamentare

Dispositivo dell'art. 67 Testo unico bancario

1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo con sede legale in Italia e, ove ciò sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria capogruppo e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:

  1. a) l'adeguatezza patrimoniale;
  2. b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
  3. c) le partecipazioni detenibili;
  4. d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
  5. e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie indicate al presente comma(1).

2. [Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.](2)

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di utilizzare:

  1. a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia;
  2. b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato dell'Unione europea, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere(1).

2-ter. [I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali.](2)

3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell'articolo 65(1).

3-bis. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.

3-ter. Si applicano l'articolo 53, commi 4-quinquies e 4-sexies, e l'articolo 53 ter.

Note

(1) Comma modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, il quale ha altresì disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa."
(2) Comma abrogato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

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