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Articolo 51 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Vigilanza informativa

Dispositivo dell'art. 51 Testo unico bancario

1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:

  1. a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  2. b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. c) la risoluzione consensuale del mandato;
  4. d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.

1-quater. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime.

1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale(1).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 182.

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