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Articolo 49 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Assegni circolari

Dispositivo dell'art. 49 Testo unico bancario

1. La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La Banca d'Italia determina la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1.

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