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Articolo 17 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Attivitą non ammesse al mutuo riconoscimento

Dispositivo dell'art. 17 Testo unico bancario

1. La Banca d'Italia disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.

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