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Articolo 3 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Ministro dell'economia e delle finanze

Dispositivo dell'art. 3 Testo unico bancario

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltā di sottoporli preventivamente al CICR.

2. In caso di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti č data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.

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