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Articolo 58 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 58 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

Gli ispettori del lavoro e i funzionari da essi delegati i quali, per eseguire le inchieste previste dall'articolo 56(1), devono trasferirsi dalla propria sede, hanno diritto ad un'indennità nella misura ed alle condizioni stabilite dalle norme vigenti.

[L'indennità predetta non è dovuta nei casi in cui la trasferta sia necessaria ai termini del codice di procedura penale.]

È parimenti corrisposta un'indennità, nella misura e nei casi determinati dalla vigente tariffa penale, ai testimoni, ai medici e agli altri periti chiamati dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, che esegue l'inchiesta, nell'interesse di questa.

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

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