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Articolo 57 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 57 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

L'indicazione della data e del luogo dell'inchiesta č comunicata, a cura della direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, con lettera raccomandata o della quale si sia ritirata ricevuta, al datore di lavoro, all'infortunato o ai suoi superstiti e all'Istituto assicuratore.

L'inchiesta č fatta in contraddittorio degli interessati o dei loro delegati e con l'intervento, se necessario, di un medico o di altri periti, scelti dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro.

Qualora non siano presenti, né rappresentati, gli aventi diritto alle prestazioni, la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro fa assistere all'inchiesta, nel loro interesse, due prestatori d'opera che designa fra quelli addetti ai lavori nell'esecuzione dei quali č avvenuto l'infortunio e, preferibilmente, fra gli esercenti lo stesso mestiere dell'infortunato.

La direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro ha inoltre facoltā di interrogare tutte quelle persone che, a suo giudizio, possono portare luce sulle circostanze e sulle cause dell'infortunio.

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