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Diritto ecclesiastico -

Gli Enti Centrali della Chiesa Cattolica

TESI MOLTO VENDUTA
AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2018
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: UniCusano - Università degli Studi Niccolò Cusano
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
La tesi è dedicata all’analisi dell’art.11 del Trattato Lateranense approfondendo l'analisi dell'art. 8 della legge delle Guarentigie. Si passa all'analisi del periodo storico dell'Unificazione dell'Italia ed i rapporti tra il neonato Stato italiano e la Chiesa. Periodo in cui Lo Stato Pontificio si estinse e il Pontefice perse la sovranità temporale. Tale evento fece nascere la “Questione romana“ che riguardava la perdita di libertà ed autonomia, anche economica, di cui fino ad allora avevano goduto il Pontefice e la Curia nell’esercizio delle proprie funzioni, per effetto della subordinazione alla sovranità nazionale. In questo clima di tensione fu approvata la legge n.214 del 13 maggio 1871 meglio nota come “legge delle Guarentigie” con la quale lo Stato cercò di regolamentare la convivenza di due distinte sovranità sul medesimo territorio nazionale conciliando le esigenze di politica interna ed internazionale. In particolare, con tale legge il Papa fu riconosciuto come sovrano spirituale della Chiesa, privo del potere temporale. I rapporti tra Stato e Chiesa subirono un mutamento, per effetto dell’avvento al potere del fascismo. Benito Mussolini riconobbe il cattolicesimo come l’incarnazione moderna della tradizione latina e imperiale di Roma e invitò il papato a rinunciare definitivamente al potere temporale in cambio di agevolazioni materiali per scuole, chiese e ospedali. Pertanto, furono avviate trattative che l’11 Febbraio 1929 condussero alla firma dei Patti Lateranensi. I Patti, da un lato valsero a risolvere la famosa “Questione romana”, da un altro, segnarono un completo mutamento nell’indirizzo della politica ecclesiastica dello Stato italiano e della sua stessa legislazione positiva. I Patti Lateranensi comprendono un Trattato, un Concordato e una Convenzione finanziaria. Il Trattato Lateranense chiude con la politica ecclesiastica del passato attraverso l’art. 26, III comma che stabilisce che “E’ abrogata la legge 13 maggio 1871 n.214”. Tali Patti, dunque, hanno abrogato la legge delle Guarentigie e intendono rappresentare un elemento di discontinuità rispetto al passato. Però, da un esame più approfondito del Trattato, emergono anche alcuni elementi di continuità rispetto alla citata legge. Infatti, anche i Patti Lateranensi, come la legge delle Guarentigie, sono nati dall’esigenza di creare un diritto speciale per la Santa sede. Tra queste vi è proprio la garanzia sancita dall’art.8 della legge delle Guarentigie successivamente trasposta nell’art. 11 del Trattato. Le due disposizioni si differenziano per la definizione dell’ambito oggettivo di applicazione che non si identifica più con “Uffizi e Congregazioni pontificie” ma con l’espressione più generica “Enti centrali della Chiesa” e per la definizione dell’oggetto della garanzia in esse riconosciuta che, nell’art. 11 del Trattato, consiste nell’esenzione “da ogni ingerenza dello Stato”. Il secondo capitolo è dedicato all’analisi della problematica relativa alla definizione dei limiti entro i quali gli Enti centrali della Chiesa possono essere sottoposti al potere dello Stato. Il terzo capitolo riguarda le problematiche connesse all’esatta definizione dell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 11 del Trattato Lateranense. Definita la nozione di Santa sede, si è proceduto, dunque, all’analisi della nozione di “Enti centrali della Chiesa” attraverso la dottrina e la giurisprudenza che hanno espresso due opposti orientamenti sul tema. Infatti, parte della dottrina ha ritenuto che gli “Enti centrali della Chiesa” rappresentino esclusivamente gli enti che, in base a quanto stabilito dal diritto canonico, fanno parte della Curia romana e che provvedono al governo della Chiesa universale (sentenza n. 22516 del 2003 relativa alla Radio Vaticana) e successive pronunce inerenti la giurisdizione del giudice del lavoro in casi che coinvolgevano personale della Pontificia Università Gregoriana (PUG), del Pontificio Collegio Americano Del Nord e della Pontificia Università Lateranense (PUL). All'interpretazione restrittiva si contrappone la tesi della dottrina e della giurisprudenza secondo cui la nozione di “Enti centrali della Chiesa”, di origine pattizia, per volontà delle stesse Parti, andrebbe al di là dei soli organi costituenti la Curia romana, ricomprendendo anche altri organismi ed enti che, sempre dipendenti in qualche modo dalla Santa sede, concorrono con funzione strumentale e ausiliaria alle funzioni di governo della Chiesa universale(sen. Corte di cassazione n. 3932 del 1987, con riferimento allo IOR.) Alla luce di quanto statuito dalla giurisprudenza dominante si può affermare che l’art.11 del Trattato lateranense trovi applicazione per gli Enti che appartengono alla Curia romana e che l’esenzione dall’ingerenza dello Stato ivi prevista riguardi anche la giurisdizione del giudice penale, civile e tributario solo per le attività compiute da tali enti iure imperii, cioè per il perseguimento di fini attinenti alla religione e al culto.

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Norme di riferimento

  • Articolo 11 Trattato Lateranense, Art. 8 legge delle Guarentigie ( legge n.214- 13 maggio 1871), Sentenza Corte Cass.n. 22516 del 2003, Sentenza Corte di Cass. n.3932 del 1987.
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