Consulenza legale Q202231012 (Articolo 2043 Codice Civile - Risarcimento per fatto illecito)
«Ai sensi dell’ art. 2043 del c.c. , “ Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire...»