«L'inosservanza del termine ordinatorio per ottemperare all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non comporta l'inutilizzabilitā a fini probatori della relativa produzione documentale, non potendosi ravvisare alcuna lesione del diritto di difesa...»
«...della tipologia dell'accertamento delegato, non sia di per sé ravvisabile l'urgenza, posto che il termine fissato per il deposito č ordinatorio e che l'ordinamento prevede, in presenza di grave ritardo non giustificato, la revoca dell'incarico.»