(massima n. 1)
In tema di arbitrato rituale, il provvedimento con cui il presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 820, comma 3, c.p.c., dispone la proroga del termine per la decisione del giudizio arbitrale non ha carattere decisorio né definitivitą, risolvendosi in un atto meramente ordinatorio, espressivo di un potere discrezionale non volto a dirimere una controversia tra posizioni soggettive contrapposte. Ne consegue che esso non č suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., potendo essere contestato unicamente mediante l'impugnazione del lodo arbitrale. (Nel caso di specie, dichiarata l'inammissibilitą del ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., proposto avverso il decreto presidenziale di proroga del termine per la decisione arbitrale).