(massima n. 1)
Non integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen. l'omesso deposito della consulenza tecnica di ufficio nel termine fissato dal giudice o prorogato, nel caso in cui, in ragione della tipologia dell'accertamento delegato, non sia di per sé ravvisabile l'urgenza, posto che il termine fissato per il deposito č ordinatorio e che l'ordinamento prevede, in presenza di grave ritardo non giustificato, la revoca dell'incarico.