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Articolo 7 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

(D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

[Aggiornato al 04/07/2009]

Procedimento

Dispositivo dell'art. 7 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

Nei casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione è presentato all'organo che ha emanato l'atto impugnato.

Per quanto non espressamente previsto dalla legge valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel capo I del presente decreto.

Massime relative all'art. 7 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

Cons. Stato n. 7/1998

I ricorsi amministrativi aventi ad oggetto atti emessi dallo stesso organo dirigenziale decidente (ormai dichiarati definitivi ai sensi dell'art. 16, nel testo vigente, del D.Lgs. n. 29/1993) devono essere dichiarati improcedibili, ove non ricorrano i presupposti per l'impugnativa in opposizione, ex art. 7 del D.P.R. n. 1199/1971. I principi sopra enunciati sono applicabili anche ai ricorsi gerarchici "impropri", quali quelli in materia fiscale, che consentono la possibilitā di rimostranze nei confronti di atti posti in essere da autoritā non statali, in quanto spetta ai dirigenti l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993.

Cons. Stato n. 199/1991

L'espressione contenuta nell'art. 7 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "nei casi previsti dalla legge", in cui č ammessa l'esperibilitā del ricorso in opposizione, deve intendersi riferita a qualsiasi atto normativo.

Cons. Stato n. 7/1989

Ai sensi degli art. 6 e 7, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il novantesimo giorno dalla presentazione del ricorso in opposizione e in mancanza di provvedimento esplicito, il ricorso stesso deve ritenersi respinto e contro l'atto originario č consentito esperire il ricorso giurisdizionale nel termine perentorio di sessanta giorni.

Cons. Stato n. 782/1981

Conformemente al sistema introdotto con l'art. 7 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, decorso il termine di novanta giorni per decidere e comunicare la determinazione sul ricorso gerarchico, l'eventuale decisione di rigetto tardivamente emessa deve considerarsi come inutilmente data, avendo l'organo gerarchicamente superiore perso il diritto di decidere, essendosi formato ipso jure il silenzio-rigetto; pertanto, se il provvedimento di rigetto č tardivo, esso non puō che essere considerato confermativo di quello di rigetto tacito, con l'effetto che, ove l'interessato non abbia tempestivamente esperito il rimedio giurisdizionale (contro la decisione implicita), una sopravvenuta pronuncia esplicita non vale a riaprire il termine per ricorrere in via giurisdizionale.

Cons. Stato n. 1708/1976

L'utilizzazione del servizio postale č consentita dagli art. 2 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 solo nel caso di spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento; e la data di spedizione acquista rilevanza solo se la lettera č inviata al ministero competente o all'autoritā che ha emanato l'atto impugnato.

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