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Articolo 9 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(L. 19 febbraio 2004, n. 40)

[Aggiornato al 01/01/2021]

Divieto del disconoscimento della paternitą e dell'anonimato della madre

Dispositivo dell'art. 9 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice(1).

2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi(1).

Note

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile - 10 giugno 2014, n. 162 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, commi 1 e 3, "limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»".

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