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Articolo 3 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(L. 19 febbraio 2004, n. 40)

[Aggiornato al 01/01/2021]

Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405

Dispositivo dell'art. 3 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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