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Articolo 9 Preleggi

[Aggiornato al 27/03/2024]

Raccolte di usi

Dispositivo dell'art. 9 Preleggi

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria (1).

Note

(1) Si tratta, pertanto, di una presunzione juris tantum: spetterà, quindi, alla parte interessata alla disapplicazione dell'uso provare la sua inesistenza.
Cfr. d.lgs.C.p.S. 27-1-1947, n. 152 (Nuove norme per la raccolta degli usi generali di commercio) modificato con l. 13-3-1950, n. 115. Per gli usi provinciali cfr. 20-9-1934, n. 2011.

Ratio Legis

Trascorso il periodo di vacatio legis, il precetto normativo deve ritenersi applicabile anche ai cittadini che, nonostante la pubblicazione, ne ignorino l'esistenza o il contenuto: è questo il principio espresso nel noto brocardo ignorantia legis non excusat che, peraltro, è positivamente sancito soltanto in relazione alla legge penale, dall'art. 5 c.p. Il rigore di quest'ultima norma è stato di recente temperato dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 364/1988, ha dichiarato la norma incostituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non esclude l'ignoranza inevitabile: vi sono, infatti, delle ipotesi in cui dovere di conoscenza non può esigersi, per cui nessun rimprovero può muoversi all'autore del fatto.
Anche per il diritto consuetudinario, come in genere per tutto il diritto non scritto e, per certi aspetti, per il diritto straniero, esistono delicati problemi di prova e di accertamento. Anche per la consuetudine vale il principio jura novit curia, in virtù del quale spetta al giudice conoscere il diritto applicabile ai fatti allegati dalle parti. Tuttavia, ciò non esonera la parte interessata dall'onere di collaborazione con il giudice per provare l'esistenza dell'uso di cui questi non abbia diretta conoscenza.

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